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Reati contro la P.A. – Catalogo ANAC 2026 dei rischi corruttivi nel settore sanitario – Modelli 231 – Riforma di accreditamenti e convenzionamenti

di David Bongiovanni – avvocato penalista – Auditor, OdV e Consulente 231

Operatore sanitario compila un modulo: controlli e prevenzione della corruzione nelle strutture sanitarie

Fasi sensibili le autorizzazioni, gli accreditamenti e le contrattualizzazioni con il SSN delle strutture sanitarie private

Con la delibera n. 318 del 29 luglio 2026 contenente il “Catalogo dei rischi corruttivi e delle misure di prevenzione nel settore sanitario” l’ANAC torna sul tema dei rischi di commissione di illeciti nello svolgimento di attività sanitarie, dedicando particolare attenzione alle fasi dell’autorizzazione, l’accreditamento e la contrattualizzazione delle strutture sanitarie private. Per l’Autorità di Palazzo Sciarra l’ingente quantità di risorse destinata al settore, pari al 25% della spesa per contratti pubblici, attira appetiti illeciti, con rischio maggiore quando, come nel caso di accreditamenti e contrattualizzazioni con il privato, c’è un ulteriore passaggio rappresentato da una procedura con la quale il pubblico attribuisce al privato il potere di operare in suo nome e conto, assegnandogli le relative risorse. Molte le insidie che secondo l’ANAC si annidano nelle diverse fasi in cui si snoda la procedura che si conclude con l’assegnazione all’imprenditore sanitario dell’agognato “budget”: dai controlli blandi sul possesso dei requisiti, alle verifiche annunciate e pilotate, alla falsificazione di documenti attestanti il rispetto degli obblighi assunti, fino all’esercizio distorto dei margini di discrezionalità, per favorire operatori a danno di altri. Ad ogni rischio di illecito il documento contrappone l’indicazione di altrettanti antidoti, in forma, appunto, di misure di prevenzione, allo scopo di ridurne la possibilità di verificazione.

Sullo sfondo le ripercussioni che l’illecito impiego di risorse pubbliche e il carente livello di controlli spesso connesso, hanno sulla qualità e sicurezza delle prestazioni sanitarie erogate, tema che non riguarda solo le strutture sanitarie a gestione pubblica.

In forza dell’estensione disposta dall’art. 2bis comma 3 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, per il quale gli obblighi di trasparenza e i relativi adempimenti si applicano anche “agli enti di diritto privato che esercitano attività di gestione di servizi pubblici”, la mappatura dei rischi e le contromisure suggerite da ANAC hanno come destinatari anche case di cura, ambulatori, strutture assistenziali e centri diagnostici, gestiti da privati in regime di convenzione con il SSN.

Uno degli strumenti volti ad arginare tali rischi l’Autorità lo ha indicato già nel 2017, sotto la guida del presidente Cantone, quando ha emanato la delibera n. 1134 del 2017 che, affrontando la questione dal punto di vista degli obblighi in capo alle strutture private che aspirano a erogare un servizio pubblico, disponeva che “è compito delle Amministrazioni che affidano ad un soggetto privato lo svolgimento di attività di interesse pubblico, ovvero che vigilano sul relativo svolgimento, promuovere l’adozione del Modello di organizzazione e gestione ex decreto legislativo 231 del 2001”.

È in questo quadro di predisposizione di presidi volti ad arginare le possibili storture del sistema sanitario dovute alla commissione di illeciti, che si inserisce e va letta anche la riforma del sistema di accreditamento e convenzionamento con il SSN delle strutture sanitarie private, introdotta dal Legislatore del 2022 con la Legge sulla concorrenza per il 2021 (art. 15 della Legge n. 118 del 2022), che modificando l’art. 8 quinquies, comma 1bis del D.Lgs. n. 502 del 1992 ha disposto che le strutture che erogheranno servizi sanitari per conto e a spese del SSN “sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione”.

L’alert lanciato oggi nuovamente dall’Autorità ne conferma e rafforza il fondamento, in vista della sua entrata in vigore fissata per il 1° gennaio 2027.

Il possesso di presidi di legalità per la mappatura e la mitigazione del rischio sanitario e di commissione di illeciti, oggetto della delibera ANAC in discorso, insieme all’adeguamento della disciplina in materia di privacy, di trasparenza amministrativa, di efficienza e di appropriatezza delle cure e, in generale, il rispetto dei diversi obblighi di legge posti in capo agli erogatori privati di servizi sanitari a garanzia di elevati standard prestazionali e di sicurezza, sono requisiti strettamente collegati alla riforma della disciplina degli accreditamenti e contrattualizzazioni, poiché costituiranno i presupposti per l’ammissione a quella “selezione” prevista dal citato art. 8 quinquies comma 1bis.

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