Responsabilità penale del medico e rapporto tra “giudizio esplicativo” e “giudizio controfattuale”: la colpa non basta, serve la prova del nesso causale.
di David Bongiovanni – avvocato penalista

Esclusa la responsabilità per omicidio colposo di un medico ospedaliero di Messina, dopo l’annullamento da parte della Cassazione della sentenza che lo aveva condannato in primo e secondo grado.
Sono serviti nove anni di processi e l’annullamento da parte della Suprema Corte di una “doppia conforme” di condanna – cosa tutt’altro che frequente – affinché un medico ospedaliero di Messina fosse riconosciuto non colpevole del reato di omicidio colposo di un paziente politraumatizzato ricoverato nel reparto in cui prestava servizio.
Ho composto il collegio difensivo che ha contestato sin dall’inizio la sussistenza di un nesso causale tra quanto asseritamente omesso dal sanitario e il decesso del paziente, ma prima il Tribunale e poi la Corte d’Appello avevano ritenuto, invece, provata la sua responsabilità.
Per comprendere il rilievo della decisione con cui la Cassazione ha rimesso tutto in discussione, occorre soffermarsi sulla diversa natura e sul legame che deve unire i due passaggi logici che governano l’accertamento causale nella responsabilità medica: il giudizio esplicativo e il giudizio controfattuale.
Il primo ha natura ricostruttiva e storica, guarda a ciò che è realmente accaduto e mira a spiegare le cause dell’evento verificatosi, individuando i fattori che lo hanno generato sulla base di leggi scientifiche o di regolarità statistiche applicate alle prove raccolte nel processo, per accertare con rigore il decorso reale dei fatti.
Il giudizio controfattuale ha invece natura ipotetica e predittiva, la c.d. prognosi postuma. Poiché nel reato omissivo manca un’azione positiva sul piano naturalistico, il giudice deve inserire mentalmente nel contesto reale la condotta doverosa che è stata omessa e verificare se essa avrebbe impedito l’evento. Ai fini dell’accertamento penale, questa verifica non può fermarsi a mere percentuali statistiche astratte, ma deve calarsi nelle particolarità del caso concreto per raggiungere un alto grado di credibilità razionale (o elevata probabilità logica), ossia una vera e propria certezza, ancorché processuale.
Tra i due giudizi esiste un rapporto di stretta propedeuticità logica. Il giudizio esplicativo costituisce la base indispensabile del giudizio controfattuale: solo dopo aver dato una spiegazione complessiva e scientificamente solida dell’evento storico, è possibile inserire ipoteticamente la condotta doverosa omessa e misurarne la reale efficacia salvifica; se il primo passaggio è incompleto, o se i due piani vengono confusi, il controfattuale perde ogni ancoraggio oggettivo e finisce per sovrapporre l’accertamento della colpa a quello della causalità, trasformando indebitamente la violazione di una regola cautelare nella prova automatica della causazione dell’evento letale.
Proprio questo è il vizio censurato dalla Suprema Corte nel caso in esame: i giudici di merito avevano sostanzialmente sovrapposto i due piani, omettendo di costruire un rigoroso giudizio controfattuale fondato su dati tecnico-scientifici, tanto più necessario a fronte di valutazioni nettamente divergenti tra gli esperti esaminati nel processo.
Nel giudizio successivo all’annullamento, la Corte ha escluso la responsabilità del sanitario e, sotto il profilo risarcitorio, quella dell’Azienda sanitaria di appartenenza.
La decisione si è fondata proprio sullo svolgimento del giudizio controfattuale richiesto dalla Cassazione: una volta ricostruita la sequenza reale dei fatti e valutata l’incidenza della condotta alternativa corretta, è stato ritenuto non provato, neppure secondo il criterio civilistico del “più probabile che non”, che il comportamento doveroso del sanitario avrebbe evitato l’evento mortale.
La pronuncia in esame conferma che, in materia di responsabilità sanitaria, colpa e causalità restano accertamenti distinti. Prima occorre spiegare scientificamente l’evento (giudizio esplicativo) e – riscontrata eventualmente una violazione dei doveri di diligenza, prudenza o perizia, oppure uno scostamento dalle linee guida o dalle buone pratiche pertinenti al caso concreto – verificare in concreto l’efficacia impeditiva della condotta omessa (giudizio controfattuale).
In conclusione, nella responsabilità penale per omissione, non basta dimostrare che il medico avrebbe dovuto agire diversamente, occorre provare, attraverso l’esame rigoroso delle evidenze scientifiche e delle particolarità del caso, con elevata credibilità logica, che la condotta ritenuta doverosa, ma omessa, avrebbe salvato la vita del paziente.
