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Calcolatore delle scadenze

Scegli l'atto che hai ricevuto, inserisci la data di notifica e scopri entro quando muoverti, con la spiegazione di come è stata calcolata la data. Il calcolo avviene sul tuo dispositivo: non riceviamo alcun dato.

Calcola la tua scadenza

Per calcolare la data apri il calcolatore delle scadenze.

  • Il calcolo è indicativo e segue le regole generali: non tiene conto di feste locali (come quella del santo patrono), di notifiche particolari o di casi speciali, che possono cambiare la scadenza.
  • Se l'atto è arrivato per posta, la data da cui si conta è di regola quella della consegna; se non eri in casa, quella del ritiro all'ufficio postale o, se non lo ritiri, dieci giorni dopo la spedizione dell'avviso di deposito (compiuta giacenza). Per le notifiche via PEC conta la data di consegna nella casella.
  • Non aspettare l'ultimo giorno: rivolgiti a un avvocato con anticipo.

Come si calcola una scadenza

I termini a giorni si contano escludendo il giorno iniziale, cioè quello della notifica, e includendo tutti i giorni di calendario successivi. Il termine scade alla fine dell'ultimo giorno; se però l'atto va depositato in un ufficio, scade all'orario di chiusura al pubblico, mentre per i depositi telematici vale fino alle 24 (art. 172 c.p.p.).

Per i termini del procedimento penale, il periodo dal 1° al 31 agosto non si conta (sospensione feriale, legge 742/1969). La regola ha eccezioni: per esempio non si applica ai procedimenti per reati di criminalità organizzata e, per gli imputati in custodia cautelare, non opera se l'interessato o il difensore vi rinunciano (art. 2 legge 742/1969). Per alcuni termini, come quelli delle misure cautelari, dell'esecuzione e delle misure di prevenzione, il calcolatore per prudenza non la applica e conta anche i giorni di agosto: lo indica caso per caso.

Se l'ultimo giorno è festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno non festivo (art. 172 c.p.p.). In materia penale il sabato non è considerato festivo: il termine che scade di sabato non si proroga. Il calcolatore considera le festività nazionali: Capodanno, Epifania, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, Ferragosto, San Francesco d'Assisi (4 ottobre, dal 2026), Ognissanti, Immacolata, Natale e Santo Stefano.

Le feste locali, come quella del santo patrono, e i casi particolari (notifiche all'estero, termini fissati dal giudice, materie con regole proprie) possono cambiare la scadenza: il risultato va sempre verificato con un avvocato.

Domande frequenti

Il giorno in cui ho ricevuto l'atto si conta?

No. Nei termini a giorni il giorno iniziale non si conta: il conteggio parte dal giorno successivo (art. 172 c.p.p.). Si contano invece tutti i giorni di calendario, compresi sabati e festivi.

Che cos'è la sospensione feriale?

Dal 1° al 31 agosto di ogni anno il decorso dei termini processuali è sospeso (legge 742/1969): quei giorni non si contano e, se l'atto arriva in agosto, il termine parte dal 1° settembre. Non vale per tutti i termini: per esempio non si applica ai procedimenti per reati di criminalità organizzata, e chi è in custodia cautelare può rinunciarvi.

Che cosa succede se la scadenza cade di domenica o in un giorno festivo?

Per i termini penali la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno non festivo successivo (art. 172 c.p.p.). Il sabato, in materia penale, non è considerato festivo. Il calcolatore indica caso per caso quale regola applica.

Le informazioni di questa pagina hanno carattere generale, sono aggiornate a ottobre 2026 e non sostituiscono un parere legale sul singolo caso: ogni atto va letto per intero ed esaminato con un avvocato. Lo Studio non garantisce alcun risultato.

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