Diritto sanitario e accreditamento
Case di cura, laboratori, centri di riabilitazione, ambulatori specialistici e RSA che lavorano con il Servizio sanitario regionale vivono di autorizzazioni, accreditamenti e contratti con l'Azienda sanitaria. Quando uno di questi passaggi si inceppa, è in gioco la continuità stessa della struttura.
Le situazioni che arrivano allo Studio sono spesso le stesse: una domanda di accreditamento ferma da mesi, un sopralluogo che si chiude con prescrizioni difficili da rispettare nei tempi indicati, un budget assegnato inferiore alle prestazioni effettivamente rese, una contestazione sull'appropriatezza dei ricoveri o delle prestazioni, il pagamento delle fatture che non arriva, un provvedimento di sospensione o di revoca che arriva senza preavviso.
Il quadro di riferimento è il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, che distingue tre momenti: l'autorizzazione all'esercizio (art. 8-ter), che attesta il possesso dei requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi; l'accreditamento istituzionale (art. 8-quater), che consente di operare per conto del Servizio sanitario nazionale; gli accordi contrattuali (art. 8-quinquies), che stabiliscono volumi, tetti di spesa e remunerazione delle prestazioni. A questa disciplina si aggiungono la normativa regionale e i provvedimenti dell'Assessorato e delle Aziende sanitarie provinciali.
Ciascun passaggio è un procedimento amministrativo, con garanzie precise: partecipazione al procedimento, motivazione dei provvedimenti, termini da rispettare. Conoscerle consente di intervenire per tempo, già nella fase istruttoria, con osservazioni, documenti e richieste di riesame, prima che la questione diventi un contenzioso.
Quando il contenzioso è inevitabile, lo Studio assiste la struttura dinanzi al giudice amministrativo, per l'impugnazione dei provvedimenti su accreditamento, budget e controlli, e dinanzi al giudice ordinario per il recupero dei crediti maturati verso l'Azienda sanitaria. Accanto alla tutela giudiziale, l'attività di consulenza riguarda la revisione degli accordi contrattuali, la gestione delle verifiche ispettive e l'adeguamento organizzativo ai requisiti richiesti.
Il settore sanitario accreditato è inoltre tra quelli più esposti al rischio di reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione: per questo l'assistenza si estende al Modello di organizzazione e gestione previsto dal D.Lgs. 231/2001, al sistema di controllo interno e alle misure di prevenzione della corruzione, in modo che la struttura possa dimostrare non solo di avere i requisiti, ma di saperli mantenere nel tempo.
Domande frequenti
Che differenza c'è tra autorizzazione e accreditamento?
L'autorizzazione consente di esercitare l'attività sanitaria; l'accreditamento è il passaggio successivo, che permette di erogare prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale. Per essere remunerate dal Servizio pubblico le prestazioni devono poi rientrare in un accordo contrattuale con l'Azienda sanitaria.
Cosa si può fare se il budget assegnato non copre le prestazioni rese?
Occorre verificare come è stato determinato il tetto di spesa, se il provvedimento è motivato e se sono stati rispettati i criteri regionali. A seconda dei casi si può chiedere il riesame in via amministrativa o impugnare il provvedimento entro i termini previsti.
L'accreditamento può essere sospeso o revocato?
Sì, se vengono meno i requisiti o in presenza di gravi irregolarità. Si tratta di provvedimenti che devono essere preceduti da un'istruttoria e adeguatamente motivati: è importante intervenire subito, già dalla comunicazione di avvio del procedimento.
