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MISURE DI SUPERAMENTO DELL’INTERDITTIVA ANTIMAFIA

Questo tema riguarda le imprese colpite da un'informazione o da una comunicazione antimafia interdittiva, che devono recuperare l'operatività e i rapporti con la Pubblica Amministrazione. Gli strumenti utilizzabili cambiano a seconda del provvedimento ricevuto.

L’ Informazione antimafia interdittiva evidenzia il rischio di condizionamento mafioso occasionale. In questo caso l'impresa può ricorrere al Controllo Giudiziario Volontario (art. 34-bis Codice Antimafia), che sospende l'interdittiva consentendo la continuità aziendale oppure, in sede di contraddittorio prefettizio, può accedere alle Misure di Prevenzione Collaborativa (art. 94-bis) o attuare il self-cleaning autonomo (estromissione dei soggetti controindicati e adozione del Modello 231) per ottenere una informativa liberatoria dal Prefetto.

La Comunicazione antimafia interdittiva, invece, derivando da condanne penali o misure di prevenzione definitive (atto vincolato), richiede per il suo superamento la riabilitazione penale o la cessazione degli effetti dei provvedimenti ostativi.

Il provvedimento interdittivo produce effetti immediati: preclude la stipula di nuovi contratti con la pubblica amministrazione, incide su quelli in corso e impedisce il rilascio di contributi, finanziamenti e altre erogazioni pubbliche. La scelta dello strumento va quindi compiuta rapidamente, valutando insieme la via amministrativa, quella giudiziaria e gli interventi sull’assetto dell’impresa.

Il controllo giudiziario ha una durata compresa tra uno e tre anni e si svolge sotto la vigilanza di un amministratore nominato dal tribunale; le misure di prevenzione collaborativa sono invece disposte dal Prefetto per un periodo determinato, non inferiore a sei mesi. Resta in ogni caso possibile chiedere l’aggiornamento della posizione quando sopravvengono elementi nuovi, oltre all’impugnazione davanti al giudice amministrativo nei termini di legge.

Domande frequenti

Che cosa evidenzia l'informazione antimafia interdittiva?

Il rischio di condizionamento mafioso occasionale dell'impresa.

Quali strumenti ha l'impresa in questo caso?

Il controllo giudiziario volontario (art. 34-bis Codice Antimafia), che sospende l'interdittiva e consente la continuità aziendale, le misure di prevenzione collaborativa (art. 94-bis) in sede di contraddittorio prefettizio, oppure il self-cleaning autonomo con adozione del Modello 231.

E la comunicazione antimafia interdittiva?

Deriva da condanne penali o misure di prevenzione definitive ed è un atto vincolato: per superarla servono la riabilitazione penale o la cessazione degli effetti dei provvedimenti ostativi.

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