Ho ricevuto un atto · Arresto e misure cautelari
Obbligo di firma, divieto di avvicinamento e altre misure: cosa fare
Il giudice ti impone obblighi o divieti in attesa del processo, senza privarti della libertà. Violarli può portare a una misura più grave.
- Che titolo ha
- Ordinanza applicativa di misura cautelare · Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria
- Chi lo manda
- Giudice o Tribunale penale; Carabinieri, Polizia o Guardia di Finanza
- Entro quando
- 10 giorni per il riesame
Cos'è
Sono misure cautelari meno gravi del carcere e dei domiciliari: il divieto di espatrio (art. 281), l'obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria (art. 282), l'allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis), il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282-ter), il divieto e l'obbligo di dimora (art. 283 c.p.p.).
Il divieto di avvicinamento e l'allontanamento dalla casa familiare sono frequenti nei procedimenti per maltrattamenti e atti persecutori, e possono essere accompagnati dal braccialetto elettronico.
Chi viola le prescrizioni rischia la sostituzione con una misura più grave (art. 276 c.p.p.); la violazione dell'allontanamento o del divieto di avvicinamento è anche un reato autonomo (art. 387-bis c.p.).
Chi lo manda
Il giudice per le indagini preliminari o il giudice che procede, su richiesta del pubblico ministero; l'ordinanza è notificata dalla polizia giudiziaria.
Entro quando muoversi
Contro l'ordinanza si può chiedere il riesame entro 10 giorni dall'esecuzione o dalla notifica (art. 309 c.p.p.). Dopo l'esecuzione segue l'interrogatorio di garanzia, se non c'è già stato l'interrogatorio preventivo (art. 294 c.p.p.).
Calcola la scadenza
Per calcolare la data apri il calcolatore delle scadenze.
- Il calcolo è indicativo e segue le regole generali: non tiene conto di feste locali (come quella del santo patrono), di notifiche particolari o di casi speciali, che possono cambiare la scadenza.
- Se l'atto è arrivato per posta, la data da cui si conta è di regola quella della consegna; se non eri in casa, quella del ritiro all'ufficio postale o, se non lo ritiri, dieci giorni dopo la spedizione dell'avviso di deposito (compiuta giacenza). Per le notifiche via PEC conta la data di consegna nella casella.
- Non aspettare l'ultimo giorno: rivolgiti a un avvocato con anticipo.
Cosa fare subito
- Leggi con attenzione le prescrizioni: orari, luoghi, distanze, giorni di presentazione.
- Consegna l'ordinanza al difensore per valutare il riesame.
- Se la misura incide sul lavoro o sulla famiglia, raccogli i documenti per chiederne la modifica.
Cosa non fare
- Non contattare la persona offesa in alcun modo, neanche con messaggi o tramite altre persone, se c'è un divieto.
- Non saltare una presentazione alla polizia giudiziaria senza giustificazione documentata.
- Non lasciar passare i 10 giorni per il riesame.
Documenti da conservare
- L'ordinanza con le prescrizioni
- Il verbale di notifica
- Documenti su lavoro, residenza e famiglia
- Le prove di eventuali impedimenti
Atti simili
- Ordinanza di custodia cautelare o di arresti domiciliari
- Misure cautelari interdittive
- Ammonimento del Questore
Domande frequenti
Se la persona offesa mi contatta, posso rispondere?
No: il divieto vale per chi è sottoposto alla misura, anche se è l'altra persona a cercare il contatto. Informa il difensore.
Posso chiedere di cambiare gli orari dell'obbligo di firma?
Sì, per esigenze di lavoro o di salute, con una richiesta motivata al giudice tramite il difensore.
Le informazioni di questa pagina hanno carattere generale, sono aggiornate a ottobre 2026 e non sostituiscono un parere legale sul singolo caso: ogni atto va letto per intero ed esaminato con un avvocato. Lo Studio non garantisce alcun risultato.
