Ho ricevuto un atto · Indagini
Avviso di conclusione delle indagini (art. 415-bis c.p.p.): cosa fare
La Procura ha concluso le indagini: hai 20 giorni per presentare memorie, documenti o chiedere di essere interrogato.
- Che titolo ha
- Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari · Avviso ex art. 415-bis c.p.p.
- Chi lo manda
- Procura della Repubblica (pubblico ministero)
- Entro quando
- 20 giorni dalla notifica
Cos'è
L'avviso di conclusione delle indagini preliminari (art. 415-bis c.p.p.) comunica che il pubblico ministero ha terminato le indagini e intende esercitare l'azione penale, cioè chiedere il rinvio a giudizio o citare a giudizio la persona indagata.
L'avviso contiene la descrizione sommaria del fatto, le norme che si assumono violate, la data e il luogo del fatto, e avverte che la documentazione delle indagini è depositata presso la segreteria del pubblico ministero: l'indagato e il difensore possono esaminarla ed estrarne copia.
È un momento decisivo: è l'ultima occasione, prima del processo, per presentare al pubblico ministero argomenti e documenti che possano portare a una richiesta di archiviazione o a una diversa valutazione dei fatti.
Chi lo manda
Lo emette il pubblico ministero della Procura della Repubblica e viene notificato all'indagato e al suo difensore.
Entro quando muoversi
Entro 20 giorni dalla notifica l'indagato può presentare memorie, produrre documenti, depositare la documentazione delle investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero di svolgere atti di indagine, presentarsi per rilasciare dichiarazioni o chiedere di essere interrogato (art. 415-bis, comma 3, c.p.p.).
Il termine è breve: il difensore deve avere il tempo di esaminare gli atti depositati, che a volte sono molto voluminosi. Per questo conviene muoversi nei primi giorni. Sul conteggio del periodo feriale (dal 1° al 31 agosto) e sul termine che scade di sabato occorre una verifica caso per caso.
Calcola la scadenza
Per calcolare la data apri il calcolatore delle scadenze.
- Il calcolo è indicativo e segue le regole generali: non tiene conto di feste locali (come quella del santo patrono), di notifiche particolari o di casi speciali, che possono cambiare la scadenza.
- Se l'atto è arrivato per posta, la data da cui si conta è di regola quella della consegna; se non eri in casa, quella del ritiro all'ufficio postale o, se non lo ritiri, dieci giorni dopo la spedizione dell'avviso di deposito (compiuta giacenza). Per le notifiche via PEC conta la data di consegna nella casella.
- Non aspettare l'ultimo giorno: rivolgiti a un avvocato con anticipo.
Cosa fare subito
- Consegna subito l'avviso al tuo difensore, o nominane uno se non l'hai ancora fatto.
- Fai richiedere dal difensore la copia degli atti depositati.
- Rileggi con il difensore i fatti contestati e raccogli i documenti utili alla tua posizione.
- Decidi con il difensore se presentare una memoria, chiedere l'interrogatorio o nuove indagini, o valutare un rito alternativo.
Cosa non fare
- Non lasciar passare i 20 giorni senza aver deciso con il difensore.
- Non presentarti all'interrogatorio senza averlo preparato con il difensore.
- Non contattare testimoni o persone offese.
- Non diffondere gli atti o parlarne con la stampa o sui social network.
Documenti da conservare
- L'avviso con la relata di notifica e la data di ricezione
- La copia degli atti delle indagini ottenuta dal difensore
- I documenti che riguardano i fatti contestati
- Eventuali atti ricevuti in precedenza, come l'informazione di garanzia
Atti simili
- Informazione di garanzia
- Richiesta di rinvio a giudizio e avviso dell'udienza preliminare
- Decreto di citazione a giudizio
Domande frequenti
Che cosa succede dopo i 20 giorni?
Il pubblico ministero valuta quanto è stato presentato e decide se chiedere l'archiviazione oppure esercitare l'azione penale, con la richiesta di rinvio a giudizio o con la citazione diretta a giudizio.
Se chiedo di essere interrogato, il pubblico ministero è obbligato a farlo?
Sì: se l'indagato lo chiede entro il termine, il pubblico ministero deve procedere all'interrogatorio (art. 415-bis, comma 3, c.p.p.).
Posso vedere gli atti delle indagini?
Sì. Con l'avviso la documentazione delle indagini è depositata: l'indagato e il difensore possono esaminarla ed estrarne copia.
Le informazioni di questa pagina hanno carattere generale, sono aggiornate a ottobre 2026 e non sostituiscono un parere legale sul singolo caso: ogni atto va letto per intero ed esaminato con un avvocato. Lo Studio non garantisce alcun risultato.
