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Responsabilità medica

Un intervento con complicanze inattese, una diagnosi arrivata tardi, un'infezione contratta durante il ricovero: in questi casi il paziente e i familiari vogliono capire se qualcosa non ha funzionato. Dall'altra parte, il medico o la struttura che ricevono una richiesta di risarcimento o una denuncia hanno bisogno di una difesa tecnica e tempestiva.

La responsabilità sanitaria è regolata dalla legge 8 marzo 2017, n. 24 (legge Gelli-Bianco), che distingue la posizione della struttura da quella del singolo professionista. La struttura sanitaria, pubblica o privata, risponde a titolo contrattuale per l'operato dei medici e del personale di cui si avvale: il paziente deve provare il contratto e il danno, mentre spetta alla struttura dimostrare di aver adempiuto correttamente, e il termine di prescrizione è di dieci anni. L'esercente la professione sanitaria risponde invece, di regola, a titolo extracontrattuale, con prescrizione di cinque anni e onere della prova a carico del danneggiato.

Prima di agire in giudizio per il risarcimento è obbligatorio un passaggio preliminare: la consulenza tecnica preventiva prevista dall'art. 696-bis del codice di procedura civile, oppure la mediazione. La consulenza preventiva, affidata a un collegio composto da un medico legale e da uno specialista della materia, è spesso il momento decisivo, perché accerta come sono andati i fatti e favorisce una soluzione conciliativa.

Sul piano penale, l'art. 590-sexies del codice penale esclude la punibilità del professionista per imperizia quando sono state rispettate le linee guida accreditate o, in mancanza, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che siano adeguate al caso concreto. La valutazione delle linee guida applicabili e della loro adeguatezza richiede una lettura attenta della documentazione clinica e un dialogo costante con i consulenti tecnici.

Lo Studio assiste chi ritiene di aver subito un danno nella raccolta e nell'esame della cartella clinica, nella scelta del consulente e nella fase di accertamento tecnico, fino all'eventuale giudizio. Assiste inoltre professionisti e strutture sanitarie nella gestione delle richieste di risarcimento, nei rapporti con le compagnie assicurative, nei procedimenti penali e nella prevenzione del rischio clinico, che passa anche dalla corretta tenuta della documentazione e del consenso informato.

La legge prevede anche l'obbligo di copertura assicurativa per strutture e professionisti, l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore e limiti precisi all'azione di rivalsa della struttura nei confronti del medico, ammessa solo in caso di dolo o colpa grave: aspetti che incidono sulle scelte da compiere fin dal primo momento.

Domande frequenti

Entro quanto tempo si può chiedere il risarcimento?

Nei confronti della struttura sanitaria il termine di prescrizione è di dieci anni; nei confronti del singolo professionista, se non c'era un contratto diretto con il paziente, è di cinque anni. I termini decorrono, in linea generale, da quando il danno e la sua causa sono conoscibili.

È obbligatorio passare dalla consulenza tecnica preventiva?

Sì: per la domanda di risarcimento in materia sanitaria la legge richiede, prima del giudizio, la consulenza tecnica preventiva o, in alternativa, la mediazione. In mancanza, il giudice assegna un termine per avviarla.

Il medico risponde penalmente per ogni errore?

No. Per l'imperizia, il professionista non è punibile se ha rispettato le linee guida accreditate o le buone pratiche adeguate al caso concreto. Restano invece rilevanti la negligenza e l'imprudenza, da valutare caso per caso.

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